ROMA – Venerdì scorso il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le “Istruzioni operative” per l’autocertificazione dell’importazione e della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nello scorso anno. La procedura di autocertificazione è una conseguenza dell’obbligo fissato dal DM 18 dicembre 2008 che le imprese importatrici e/o produttrici di energia da fonti non rinnovabili acquisiscano per la produzione/importazione certificati verdi equivalenti al 6,80% dell’energia immessa in rete nel 2011. Per ottenere eventuali esenzioni il DM 18 dicembre 2008, all’art. 8, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, gli operatori debbano presentare al GSE l’autocertificazione attestante le produzioni, importazioni da fonti non rinnovabili ed esportazioni avvenute nell’anno precedente con una chiara distinzione tra l’energia importata e quella prodotta da ogni singolo impianto. L’autocertificazione deve essere comunque corredata da un atto all’Agenzia delle Dogane che certifichi l’energia annuale prodotta. L’autocertificazione deve rilevare l’energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione o la quota di energia elettrica attribuibile a fonti rinnovabili e non nel caso di centrali ibride. L’energia prodotta negli impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili attivati entro il 31.12.2006 sono esclusi dall’obbligo se esiste una convenzione CIP 6, e se sono qualificati dal GSE come “impianti alimentati da fonti rinnovabili”. In caso di importazione l’autocertificazione deve essere accompagnata da una certificazione della contro parte estera contenente la quantità di elettricità venduta e importata in Italia per ciascun mese e gli elementi identificativi degli impianti di produzione. Inoltre deve essere presentata la cosiddetta Garanzia di Origine, GO, emessa dal Paese membro dell’Unione Europea in cui l’impianto di produzione è localizzato. Il GSE accetta GO fornite anche dalla Svizzera, secondo quanto disposto per le importazione di elettricità da Paesi terzi, e quelle emesse dalla Norvegia in base alla decisione Spazio Economico Europeo del 2005. Possono essere presentati al Gestore anche attestati di Renewable Energy Certificate System per i soli Paesi in cui essi sono equiparati dalla legislazione nazionale alla GO, dotati sia dell’indicazione “RECS” che “GO”. Per semplificare il controllo delle Garanzie di Origine, il GSE ha sottoscritto un’intesa con le società responsabili della emissione delle GO di Austria, Finlandia, Norvegia, Grecia, Slovenia, Svezia e Svizzera, gli operatori italiani che importano energia da uno di questi paesi, pertanto, non devono fornire la GO cartacea. Per dimostrare l’effettiva immissione della produzione rinnovabile nel circuito italiano, gli operatori sono tenuti a comunicare le cifre mensili di produzione e le certificazioni sui flussi fisici di energia elettrica su base mensile dei Gestori esteri di rete. Questa tipologia di certificazione serve per evidenziare il transito dell’energia elettrica dal paese di origine fino all’Italia e, qualora non fosse possibile esibire tale documento, il Gestore estero di riferimento deve attestarlo e devono essere documentati i diritti di capacità di interconnessione tra i due paesi. Agli operatori che producono o importano energia da paesi legati all’Italia da specifici accordi economici che impediscono di certificare i transiti in energia, è richiesta una dichiarazione dei Gestori di rete che spieghi la deroga. Inoltre per dimostrare l’effettiva immissione della produzione rinnovabile in Italia è necessario presentare al GSE anche l’estratto degli atti di vendita, su base mensile, in entrata ed in uscita da tali mercati. Se il GSE non riceve alcuna autocertificazione trasmette i dati dell’operatore inadempiente al al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello dello sviluppo economico ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas per applicare le sanzioni previste. Con riferimento alle autocertificazioni relative alle produzioni e/o importazioni 2011 trasmesse entro il termine del 31 marzo, il GSE controllerà in un arco di tempo di dodici mesi l’adesione degli operatori ed erogherà i corrispettivi Certificati Verdi. Gli esiti del controllo verranno comunicati agli operatori con lettera raccomandata entro il 30 aprile 2013. Se l’esito risultasse negativo è possibile, entro trenta giorni, ottemperare agli obblighi comprando dal Gestore o sul mercato i Certificati Verdi dovuti.
Eleonora M. Pani