ROMA – Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-quater del decreto legislativo n. 192/2005 a partire dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali che indicano la messa in vendita di edifici o singole unità immobiliari devono contenere l’indice di prestazione energetica riportato nell’attestato di certificazione energetica. L’obbligo è stato imposto dal nuovo comma 2-quater introdotto con il decreto legislativo n. 28/2011. Il Decreto Rinnovabili ha accolto la Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia che prevede l’obbligo di riportare l’indicatore di prestazione energetica dell’attestato sui relativi annunci commerciali in caso di messa in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari dotati di certificato di prestazione energetica. In alcune regioni la classe energetica deve esser dichiarata anche da chi pubblicizza una locazione. La Lombardia con una specifica legge regionale n. 3/2011, entrata in vigore l’11 marzo 2011, ha imposto l’obbligo dal 1° gennaio 2012 di dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali diretti alla vendita o alla locazione. Chi trasgredisce a questo obbligo incorre in una sanzione amministrativa, di competenza del Comune dove si trova l’edificio, compresa tra i 1.000 euro ed i 5.000 euro. Altre regioni non hanno previsto specifiche sanzioni per coloro che promuovono vendite immobiliari senza riportare l’indice di prestazione energetica e la classe di riferimento. Inoltre nella maggior parte delle regioni italiane le locazioni sono dispensate da tale obbligo. Differenze sostanziali si stanno delineando da regione a regione. Il Piemonte, ad esempio, vuole porre a carico del proprietario e non dell’intermediario immobiliare la responsabilità dell’indicazione negli annunci immobiliari dell’indice della prestazione energetica. A partire da quest’anno, quindi, il potenziale acquirente dovrebbe essere messo a conoscenza da subito del fabbisogno energetico dell’edificio a cui è interessato. Tuttavia, secondo un’indagine realizzata da Immobiliare.it, soltanto il 4% degli annunci immobiliari divulgati nei primi giorni di gennaio presentano l’indice di prestazione energetica incluso nell’Attestato di Certificazione Energetica. L’impreparazione di molte agenzie immobiliari rispetto all’obbligo riflette una generale disinformazione che stona con la considerazione che il settore dell’Immobiliare italiano dovrebbe dare a questa disposizione. Come è noto l’indice di prestazione energetica è riportato anche come classe energetica di appartenenza, contrassegnata dalle lettere da A a G (dove A è il punteggio superiore e G il più basso). Seguendo il sistema di etichettatura degli edifici precisato nelle Linee Guida nazionali la classe energetica è stabilita sulla base della prestazione energetica degli edifici, circoscrivendo la valutazione dell’indice di prestazione agli di climatizzazione invernale ed erogazione di acqua calda ad uso sanitario. L’introduzione delle certificazioni energetiche è stata accompagnata da uno stato di disorganizzazione e confusione che ha generato una situazione di grande incertezza che rischia di riflettersi su tutto il sistema nazionale della compravendita di immobili. Già a partire 29 marzo 2011, come stabilito dal Dlgs 28/2011, nei contratti di compravendita e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il locatario dichiarano di aver ricevuto i documenti riguardanti la certificazione energetica dell’edificio. Per la locazione, l’integrazione deve essere adottata solo se l’unità immobiliare è già corredata da un Attestato di Certificazione Energetica. Stando ad una nota diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato per quanto riguarda la clausola sopracitata gli atti di compravendita possono essere equiparati a quelli di permuta, di vendita di eredità, di quota di eredità o di azienda, nei quali siano inclusi immobili sui quali ricade l’obbligo di ottenere una ACE. La dichiarazione può non essere richiesta quando la norma regionale non prevede l’obbligo di Attestato di Certificazione Energetica, come spesso accade nel caso di edifici sostanzialmente neutri dal punto di vista del consumo energetico, ad esempio i depositi, le cantine ed i box. Vista la predominante competenza delle regioni in materia di Certificazione energetica, infine, la normativa è piuttosto diversificata a livello locale. Lombardia e Liguria, ad esempio, hanno ripristinato la perentorietà di allegare l’Attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita sebbene a livello nazionale non sia più indispensabile.
Eleonora M. Pani