{"id":918,"date":"2012-02-02T15:14:27","date_gmt":"2012-02-02T15:14:27","guid":{"rendered":"http:\/\/newmediapress.it\/magazine\/?p=918"},"modified":"2012-02-02T15:14:27","modified_gmt":"2012-02-02T15:14:27","slug":"produzione-e-importazione-di-energia-elettrica-on-line-le-istruzioni-operative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/produzione-e-importazione-di-energia-elettrica-on-line-le-istruzioni-operative\/","title":{"rendered":"Produzione e importazione di energia elettrica: on-line le istruzioni operative"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Venerd\u00ec scorso il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le \u201cIstruzioni operative\u201d per l\u2019autocertificazione dell\u2019importazione e della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nello scorso anno. La procedura di autocertificazione \u00e8 una conseguenza dell\u2019obbligo fissato dal DM 18 dicembre 2008 che le imprese importatrici e\/o produttrici di energia da fonti non rinnovabili acquisiscano per la produzione\/importazione certificati verdi equivalenti al 6,80% dell\u2019energia immessa in rete nel 2011. Per ottenere eventuali esenzioni il DM 18 dicembre 2008, all\u2019art. 8, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, gli operatori debbano presentare al GSE l\u2019autocertificazione attestante le produzioni, importazioni da fonti non rinnovabili ed esportazioni avvenute nell\u2019anno precedente con una chiara distinzione tra l\u2019energia importata e quella prodotta da ogni singolo impianto. L\u2019autocertificazione deve essere comunque corredata da un atto all\u2019Agenzia delle Dogane che certifichi l\u2019energia annuale prodotta. L\u2019autocertificazione deve rilevare l\u2019energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione o la quota di energia elettrica attribuibile a fonti rinnovabili e non nel caso di centrali ibride. L\u2019energia prodotta negli impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili attivati entro il 31.12.2006 sono esclusi dall\u2019obbligo se esiste una convenzione CIP 6, e se sono qualificati dal GSE come \u201cimpianti alimentati da fonti rinnovabili\u201d. In caso di importazione l\u2019autocertificazione deve essere accompagnata da una certificazione della contro parte estera contenente la quantit\u00e0 di elettricit\u00e0 venduta e importata in Italia per ciascun mese e gli elementi identificativi degli impianti di produzione. Inoltre deve essere presentata la cosiddetta Garanzia di Origine, GO, emessa dal Paese membro dell\u2019Unione Europea in cui l\u2019impianto di produzione \u00e8 localizzato. Il GSE accetta GO fornite anche dalla Svizzera, secondo quanto disposto per le importazione di elettricit\u00e0 da Paesi terzi, e quelle emesse dalla Norvegia in base alla decisione Spazio Economico Europeo del 2005. Possono essere presentati al Gestore anche attestati di Renewable Energy Certificate System per i soli Paesi in cui essi sono equiparati dalla legislazione nazionale alla GO, dotati sia dell\u2019indicazione \u201cRECS\u201d che \u201cGO\u201d. Per semplificare il controllo delle Garanzie di Origine, il GSE ha sottoscritto un\u2019intesa con le societ\u00e0 responsabili della emissione delle GO di Austria, Finlandia, Norvegia, Grecia, Slovenia, Svezia e Svizzera, gli operatori italiani che importano energia da uno di questi paesi, pertanto, non devono fornire la GO cartacea. Per dimostrare l\u2019effettiva immissione della produzione rinnovabile nel circuito italiano, gli operatori sono tenuti a comunicare le cifre mensili di produzione e le certificazioni sui flussi fisici di energia elettrica su base mensile dei Gestori esteri di rete. Questa tipologia di certificazione serve per evidenziare il transito dell\u2019energia elettrica dal paese di origine fino all\u2019Italia e, qualora non fosse possibile esibire tale documento, il Gestore estero di riferimento deve attestarlo e devono essere documentati i diritti di capacit\u00e0 di interconnessione tra i due paesi. Agli operatori che producono o importano energia da paesi legati all\u2019Italia da specifici accordi economici che impediscono di certificare i transiti in energia, \u00e8 richiesta una dichiarazione dei Gestori di rete che spieghi la deroga. Inoltre per dimostrare l\u2019effettiva immissione della produzione rinnovabile in Italia \u00e8 necessario presentare al GSE anche l\u2019estratto degli atti di vendita, su base mensile, in entrata ed in uscita da tali mercati. Se il GSE non riceve alcuna autocertificazione trasmette i dati dell\u2019operatore inadempiente al al Ministero dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello dello sviluppo economico ed all\u2019Autorit\u00e0 per l\u2019energia elettrica e il gas per applicare le sanzioni previste. Con riferimento alle autocertificazioni relative alle produzioni e\/o importazioni 2011 trasmesse entro il termine del 31 marzo, il GSE controller\u00e0 in un arco di tempo di dodici mesi l\u2019adesione degli operatori ed erogher\u00e0 i corrispettivi Certificati Verdi. Gli esiti del controllo verranno comunicati agli operatori con lettera raccomandata entro il 30 aprile 2013. Se l\u2019esito risultasse negativo \u00e8 possibile, entro trenta giorni, ottemperare agli obblighi comprando dal Gestore o sul mercato i Certificati Verdi dovuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Eleonora M. Pani<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Venerd\u00ec scorso il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le \u201cIstruzioni operative\u201d per l\u2019autocertificazione dell\u2019importazione e della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nello scorso anno. 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