{"id":858,"date":"2012-01-30T17:23:27","date_gmt":"2012-01-30T17:23:27","guid":{"rendered":"http:\/\/newmediapress.it\/magazine\/?p=858"},"modified":"2012-01-30T17:23:27","modified_gmt":"2012-01-30T17:23:27","slug":"esclusi-gli-impianti-fotovoltaici-a-terra-in-aree-agricole-dal-conto-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/esclusi-gli-impianti-fotovoltaici-a-terra-in-aree-agricole-dal-conto-energia\/","title":{"rendered":"Esclusi gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole dal Conto energia"},"content":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Una delle principali disposizioni che interessano il settore dell\u2019energia contenuta nel Decreto legge n. 1\/2012 \u201cDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit\u00e0\u201d, \u00e8 lo stop all&#8217;accesso al Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli. L&#8217;articolo 65 del Decreto &#8220;liberalizzazioni&#8221; interviene infatti sugli impianti fotovoltaici in ambito agricolo stabilendo al comma 1 che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 24 gennaio 2012 quando \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile accedere agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti solari fotovoltaici con moduli disposti a terra in aree agricole. Il Quarto Conto Energia di riferimento \u00e8 il programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricit\u00e0 da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Relativamente agli impianti in corso di realizzazione, l&#8217;applicazione della tariffa incentivante \u00e8 salva se l&#8217;impianto ha ottenuto il titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012. Sono ammessi al beneficio anche coloro che hanno gi\u00e0 presentato domanda per il conseguimento del titolo abilitativo e che saranno in grado di far entrare l&#8217;impianto in esercizio entro un anno dalla entrata in vigore del decreto. Le condizioni stabilite dall&#8217;articolo 10 del D. lgs 28\/2011 dovranno comunque essere osservate dalla tipologia di impianti risparmiata dal decreto. In particolare al comma 4 \u00e8 stabilito che gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono usufruire degli incentivi statali se la potenza nominale di ogni impianto non risulta superiore a 1 MW e, nel caso di terreni di propriet\u00e0 della medesima persona, gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri. Inoltre, sempre secondo lo stesso comma, non deve essere destinato all&#8217;installazione degli impianti pi\u00f9 del 10 % della superficie del terreno agricolo a disposizione. Queste riserve non riguardano i terreni abbandonati da pi\u00f9 di cinque anni. Una ulteriore trasformazione della disciplina vigente \u00e8 rappresentata dalla disposizione secondo cui gli impianti fotovoltaici \u201ci cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre\u201d usufruiscano della tariffa prevista per gli \u201cimpianti fotovoltaici realizzati su edifici\u201d. Fino ad oggi le serre godevano di una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante agli &#8220;altri&#8221; impianti fotovoltaici. L\u2019obbligo del Quarto Conto energia secondo cui le serre devono avere un rapporto di proiezione al suolo della superficie coperta dai pannelli fotovoltaici non superiore alla met\u00e0 della superficie totale della serra stessa \u00e8 confermato. La serra deve infatti poter prendere almeno il 50 per cento di luce per permettere la coltivazione di vegetali. La possibilit\u00e0 di esercitare la coltivazione sotto la serra \u00e8 una necessit\u00e0 fiscale. Secondo una circolare della Agenzia delle Entrate la generazione di energia, infatti, \u00e8 compresa nel reddito agrario se il fatturato della attivit\u00e0 agricola eccede i ricavi della vendita di energia lasciata fuori la tariffa incentivante. Se da una parte l&#8217; eliminazione della tariffa incentivante per gli impianti a terra riflette la necessit\u00e0, tutta italiana, di non sacrificare smisuratamente le coltivazioni agricole in favore dell&#8217;installazione degli impianti fotovoltaici, dall&#8217;altra costituir\u00e0 un importante risparmio di incentivi per il Gestore dei servizi energetici. La tariffa incentivante, infatti, concessa ai sensi del D.lgs 3 marzo 2011 n. 28, ha costituito circa tre quarti dei proventi ricavati da impianti fotovoltaici collocati a terra. Il fatto che sia stato cancellato tale beneficio render\u00e0 la produzione di energia elettrica in questi terreni molto svantaggiosa. Dal momento che l\u2019entrata in vigore del Decreto comporta il blocco immediato di tutti gli impianti superiori al MW, pronti ma non ancora allacciati alla rete sussiste il rischio di innescare un meccanismo capace di bloccare centinaia di imprenditori che non otterranno pi\u00f9 i finanziamenti dal sistema bancario necessari a completare gli impianti. Il Decreto Legislativo 28 stabiliva dei limiti per i nuovi impianti su terreni agricoli fissando, tuttavia, un periodo transitorio, che sarebbe durato fino al 29 marzo del 2012, per chiudere gli impianti che non rispettavano le caratteristiche indicate dal Decreto stesso. Ad oggi le associazioni di rappresentanza stanno lavorando per evitare che si inneschi un circolo vizioso e realizzare azioni congiunte per salvare gli impianti in sospeso.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Eleonora M. Pani<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Una delle principali disposizioni che interessano il settore dell\u2019energia contenuta nel Decreto legge n. 1\/2012 \u201cDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit\u00e0\u201d, \u00e8 lo stop all&#8217;accesso al Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli. 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