{"id":4871,"date":"2016-12-20T20:37:28","date_gmt":"2016-12-20T20:37:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/?p=4871"},"modified":"2016-12-20T20:38:52","modified_gmt":"2016-12-20T20:38:52","slug":"pozzuolila-giustizia-tributaria-bacchetta-il-fisco-locale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/pozzuolila-giustizia-tributaria-bacchetta-il-fisco-locale\/","title":{"rendered":"Pozzuoli:la giustizia tributaria bacchetta il fisco locale"},"content":{"rendered":"<p>Grid\u00f2 alla Gestapo fiscale e allo stato di Polizia tributaria, giusto un anno fa, l&#8217;Avvocato Lorenzo Sozio (nella foto) il quale contestava i metodi piuttosto invadenti di alcune societ\u00e0 private che per conto del Comune di Pozzuoli e sotto le insegne di Equitalia cercava di entrare nei domicili professionali dei contribuenti con tanto di righello e di squadretta per calcolare la superficie da sottoporre a tassazione in materia di rifiuti.<\/p>\n<div>L&#8217;intera Pozzuoli \u00e8 stata investita di tali accertamenti: dai commercianti ai professionisti passando per gli artigiani. Nessuno \u00e8 stato risparmiato. A molti \u00e8 stato ingiunto di pagare la TARSU con tariffe da capogiro, tra le pi\u00f9 alte in Italia, arrivando persino a superare i 12 euro al metro quadrato per le attivit\u00e0 professionali. Si pensi che in molte zone d&#8217;Italia e soprattutto al Nord la tariffa per questa categoria \u00e8 a malapena di circa 4 al metro quadrato.<\/div>\n<div>Non solo la tariffa esorbitante e pesante della tassa sui rifiuti ma le richieste del fisco comunale si spingevano oltre: addirittura si \u00e8 chiesto il pagamento della tassa sulla &#8220;monnezza&#8221; per gli anni addietro, in modo retroattivo, rispetto agli accertamenti delle societ\u00e0 di cui si \u00e8 detto o alle dichiarazioni annuali dei contribuenti.<\/div>\n<div>Il tutto sulla base di semplici presunzioni senza alcuno straccio di prova; si ingiungeva di pagare la TARSU non a far data dalla denuncia annuale o accertamento di occupazione di un immobile, ma dalla data di apertura della partita IVA o di iscrizione in un albo professionale, come se un professionista o un commerciante o imprenditore avesse da sempre utilizzato quell&#8217;immobile per esercitare il proprio lavoro, non tenendo conto che questi avessero potuto esercitare per gli anni precedenti all&#8217;accertamento in altri luoghi o immobili diversi da quello dichiarato.<\/div>\n<div>Una tassazione che la Commissione tributaria di Napoli ha dichiarato illegittima con la sentenza pronunciata all&#8217;esito dell&#8217;udienza del 21\/11\/2016, mediante la quale i giudici hanno dato un ceffone al Comune di Pozzuoli e al raggruppamento di imprese facenti capo ad Equitalia stabilendo che senza prove non possono richiedere la tassa sui rifiuti per gli anni addietro alla denuncia da parte del privato accogliendo il ricorso dell&#8217; Avv. Lorenzo Sozio che \u00e8 riuscito persino a far condannare Equitalia e l&#8217;ente comunale.<\/div>\n<div><i>&#8220;Non entro nel merito della tariffa che \u00e8 altissima, tre volte quella di Milano,ma richiedere il balzello sulla semplice presunzione di apertura di una partita IVA mi sembra assolutamente allucinante. Per fortuna la giustizia tributaria hanno posto un precedente importante per i contribuenti non solo puteolani&#8221;<\/i>. Queste le dichiarazioni del giovane penalista il quale \u00e8 stato coadiuvato nell&#8217;affermazione del principio giuridico dalla collega di studio Valentina Chianese.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grid\u00f2 alla Gestapo fiscale e allo stato di Polizia tributaria, giusto un anno fa, l&#8217;Avvocato Lorenzo Sozio (nella foto) il quale contestava i metodi piuttosto invadenti di alcune societ\u00e0 private che per conto del Comune di Pozzuoli e sotto le insegne di Equitalia cercava di entrare nei domicili professionali dei contribuenti con tanto di righello [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3080,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,326],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4871"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4871"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4871\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4874,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4871\/revisions\/4874"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4871"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4871"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4871"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}