{"id":430,"date":"2011-12-01T17:42:43","date_gmt":"2011-12-01T17:42:43","guid":{"rendered":"http:\/\/newmediapress.it\/magazine\/?p=430"},"modified":"2011-12-01T17:42:43","modified_gmt":"2011-12-01T17:42:43","slug":"accesso-car-prorogato-al-31-marzo-2012","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/accesso-car-prorogato-al-31-marzo-2012\/","title":{"rendered":"Accesso CAR prorogato al 31 marzo 2012"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/newmediapress.it\/magazine\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/200px-GSE_logo.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-431 alignleft\" title=\"200px-GSE_logo\" src=\"http:\/\/newmediapress.it\/magazine\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/200px-GSE_logo.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"91\" \/><\/a>Il Gestore dei Servizi Energetici accoglier\u00e0 fino al prossimo 31 marzo le richieste di accesso ai Certificati bianchi per gli impianti di Cogenerazione ad alto rendimento relativi al 2008, 2009 e 2010.<br \/>\nIl Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2011 ha infatti spostato il termine per la presentazione delle domande per la Cogenerazione ad alto rendimento per gli anni precedenti al 2011 dal 30 novembre 2011, data stabilita dall&#8217;articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, al 31 marzo 2012.<br \/>\nUn volta pervenuta la domanda, il Gse, verificato che la documentazione sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, deve comunicare, entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta, al titolare dell&#8217;impianto l&#8217;accoglimento o il rigetto dell\u2019istanza. Se si tratta del primo anno di attuazione del meccanismo, il Gse ha tempo fino a 180 giorni.<br \/>\nLa domanda di riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e la domanda di accesso al regime di sostegno vanno inviate al Gse tramite posta raccomandata, in forma cartacea e in unico plico direttamente al.<br \/>\nPer il risparmio di energia primaria ottenuto dagli impianti cogenerativi ad alto rendimento, il Dm 5 settembre 2011 riconosce una forma di incentivo definita Certificati Bianchi. L&#8217;accesso ai Certificati Bianchi 2011 riservati alla cogenerazione \u00e8 subordinato al riconoscimento dell&#8217;impianto come cogenerativo ad alto rendimento ai sensi del Dlgs 20\/2007. A seconda delle caratteristiche dell&#8217;impianto e delle modalit\u00e0 di accesso agli incentivi, il Gestore dei Servizi Energetici ha individuato 16 diverse casistiche riconducibili a 9 tipologie di richieste. A ogni richiesta sono associati specifici documenti di natura tecnica, commerciale e amministrativa che occorre allegare alla richiesta medesima. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) \u00e8 una societ\u00e0 per azioni controllata al 100% dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l&#8217;erogazione di incentivi e la promozione di campagne di informazione per un consumo sostenibile dell&#8217;energia.<br \/>\nLadirettiva 2004\/8\/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ha determinato due punti qualificanti la Cogenerazione ad Alto Rendimento, definita con l&#8217;acronimo CAR:<br \/>\n\u2022 l\u2019alto rendimento \u00e8 configurabile con un risparmio energetico primario di pi\u00f9 del 10%;<br \/>\n\u2022 le unit\u00e0 di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che danno un risparmio di energia primaria, superiore a 0, \u00e8 assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.<br \/>\nLa formula di calcolo del risparmio di energia primaria, elemento fondamentale per la definizione stessa di alto rendimento, \u00e8 stata introdotta con il Dlgs 20\/2007, il Dm 4 agosto 2011, entrato in vigore il 19 settembre 2011 ha fornito le metodologie applicative previste dal Dlgs 20\/2007 senza le gli operatori non potevano calcolare i nuovi parametri posti dall\u2019Unione Europea.<br \/>\nIl Dm 4 agosto 2011 ribadisce che un impianto cogenerativo deve essere valutato singolarmente. Come gi\u00e0 osservato dal GSE, i cosiddetti \u201cconfini di sistema\u201d non devono includere altri sistemi o altre apparecchiature se non l\u2019unit\u00e0 cogenerativa. I \u201cconfini di sistema\u201d devono essere stabiliti in maniera univoca, definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso, dividendo l\u2019unit\u00e0 di generazione dall\u2019area di consumo, anche se in pratica queste possono coincidere in un medesimo sito. Sono ad esempio escluse caldaie non direttamente impegnate nel processo di cogenerazione, anche se presenti nella struttura che ospita l\u2019impianto.<br \/>\nVa dunque valutato il rendimento globale di una unit\u00e0 cogenerativa, cio\u00e8 la somma di tutte le energie prodotte (elettrica, meccanica, termica) in un dato periodo (un anno solare) divisa per l\u2019energia di alimentazione consumata per il funzionamento dell\u2019impianto per il periodo considerato.<br \/>\nIl caso degli impianti 2007-2010<br \/>\nAbbiamo visto che concettualmente l\u2019indice PES non cambia sostanzialmente ci\u00f2 che era gi\u00e0 stato definito dai suoi predecessori, gli indici IRE e LT. Il loro obiettivo era il medesimo: privilegiare l&#8217;alto recupero termico. Quel che cambia tra la vecchia e la nuova normativa sono i parametri di riferimento, su cui viene calcolato il risparmio di energia primaria.<br \/>\nPer parametri di riferimento si intendono i parametri utilizzati per confrontare i rendimenti della produzione combinata di energia elettrica e calore con i rendimenti della produzione separata. I parametri di riferimento sono, dunque, degli indici che misurano i vantaggi della cogenerazione nei confronti dei sistemi convenzionali. Questi parametri sono definiti dalla norma e la definizione del loro valore dipende dalla scelta del legislatore.<br \/>\nMentre la delibera 42\/2002 ha come parametro di riferimento la taglia dell&#8217;impianto, il Dlgs 20\/2007 (cos\u00ec come disposto dalla direttiva europea) ha deciso che il parametro di riferimento \u00e8 rappresentato dalla Best Avaible Technology media per combustibile.<br \/>\nLa delibera 42\/02 definiva i parametri di riferimento in funzione sia della potenza dell\u2019impianto che del combustibile utilizzato, mentre la direttiva europea non differenzia per taglia ma solo per combustibile e per anno di entrata in esercizio dell\u2019impianto.<br \/>\nInoltre i parametri possono essere corretti per tenere conto delle minori perdite di rete (e questo c&#8217;e? anche nella delibera 42\/02) e delle condizioni climatiche medie.<br \/>\nCambiando i parametri di riferimento utilizzati per il calcolo del risparmio, pu\u00f2 accadere che un impianto che e? cogenerativo ad alto rendimento ai sensi della delibera 42\/02, pu\u00f2 non esserlo ai sensi del Dlgs 20\/2007, cos\u00ec come modificato dal Dm 4 agosto 2011.<br \/>\nIl Dm 5 settembre 2011, che ha definito gli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento, ha per\u00f2 disposto che le unit\u00e0 di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, se non rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri indicati nel Dm 4 agosto 2011, possono accedere comunque ai benefici e sono considerate cogenerative ad alto rendimento se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42\/2002.<br \/>\nCon una clausola: occorre prima calcolare il risparmio di energia primaria secondo i criteri disposti dal Dm 4 agosto 2011 (calcolo del PES &#8211; Primary Energy Saving). Se il risultato ottenuto non lo fa rientrare tra i cogenerativi ad alto rendimento, allora occorrer\u00e0 calcolare IRE (Indice di Risparmio Energetico) e LT (Limite Termico), cos\u00ec come disposto dalla delibera 42\/2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\n<em>Eleonora M. Pani<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Gestore dei Servizi Energetici accoglier\u00e0 fino al prossimo 31 marzo le richieste di accesso ai Certificati bianchi per gli impianti di Cogenerazione ad alto rendimento relativi al 2008, 2009 e 2010. 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