{"id":19524,"date":"2025-05-27T17:30:42","date_gmt":"2025-05-27T17:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/?p=19524"},"modified":"2025-05-27T17:30:42","modified_gmt":"2025-05-27T17:30:42","slug":"caso-garlasco-nordio-ha-ragione-il-penalista-la-via-e-consentire-a-pm-solo-ricorso-in-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/caso-garlasco-nordio-ha-ragione-il-penalista-la-via-e-consentire-a-pm-solo-ricorso-in-cassazione\/","title":{"rendered":"Caso Garlasco, Nordio ha ragione? Il penalista: &#8220;La via \u00e8 consentire a pm solo ricorso in Cassazione&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; &quot;Eliminare l\u2019appello del pubblico ministero contro l\u2019assoluzione in primo grado e consentire all\u2019accusa il solo ricorso per Cassazione&quot;. Potrebbe essere questa la &quot;via giuridica&quot; per garantire il principio dell&#039;&#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio&#039;. Ne \u00e8 convinto Carlo Bonzano, professore ordinario di diritto processuale penale presso l&#039;Universit\u00e0 degli Studi di Roma &#039;Tor Vergata&#039;, interpellato dall&#039;Adnkronos dopo le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che, prendendo spunto dal caso Garlasco, ha definito &quot;irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l\u2019intero processo&quot;. \u00a0Secondo il giurista, aderendo a questa impostazione, la situazione di stallo logico rispetto al ragionevole dubbio \u2013 verificatasi anche nel caso Garlasco \u2013 non troverebbe pi\u00f9 spazio: &quot;A fronte di una sentenza di assoluzione in primo grado, ove gli Ermellini accogliessero il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero rimuoverebbero (casserebbero, per l\u2019appunto) la prima decisione di merito e restituirebbero gli atti di nuovo a un giudice di primo grado. A questo punto, il processo ripartirebbe da zero con due gradi di giudizio di merito possibili: in caso di condanna in primo grado, quindi, l\u2019imputato potrebbe proporre appello&quot;. \u00a0La questione \u00e8 quasi endemica al sistema giustizia. Il Legislatore con la legge 46 del 2006, anche detta Legge Pecorella, aveva tentato di risolverla garantendo un presunto paracadute al principio de &#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio&#039; attraverso la previsione che il pubblico ministero non potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo alcune eccezioni. Ma la Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 2007, aveva bocciato la legge, definendola incostituzionale, tra l&#039;altro nella parte in cui vietava al pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione. &quot;Secondo la Corte costituzionale, infatti, togliendo al Pubblico Ministero il potere di impugnazione, la legge avrebbe creato una disparit\u00e0 fra accusa e difesa&quot;, ricorda Bonzano, soffermandosi sulle ragioni tecniche poste dalla Consulta a base della decisione.\u00a0Da qui lo stallo, dal momento che garantire al Pm la possibilit\u00e0 di appellare dopo una assoluzione inficerebbe comunque il principio dell&#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio, in quanto sarebbe difficile ipotizzare l\u2019assenza di dubbi ragionevoli quando il giudice di appello decide sulla scorta degli stessi elementi in forza dei quali in primo grado un altro giudice aveva assolto: la sentenza di assoluzione in primo grado resta agli atti come avvenuto nel complicato iter del caso Garlasco. Ecco perch\u00e9, invece, &quot;assicurando al Pubblico Ministero il potere di proporre esclusivamente il ricorso in Cassazione (per soli vizi di legittimit\u00e0) e non anche un appello nel merito &#8211; precisa il professore di Tor Vergata \u2013 da un lato si garantirebbe la parit\u00e0 delle parti richiamata dalla Consulta e, dall\u2019altro lato, si offrirebbe la possibilit\u00e0 di rimuovere del tutto la prima decisione di merito (se ci sono errori di diritto), con conseguente riavvio da zero del processo&quot;. \u00a0&quot;D\u2019altronde, la necessit\u00e0 di fondare la sentenza di condanna sulla certezza assoluta (con conseguente proscioglimento ogniqualvolta non si raggiunga lo standard dell\u2019al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio) costituisce la pietra miliare di tutti gli ordinamenti moderni, essendo il processo penale funzionale all&#039;accertamento di un fatto di reato e a punire non un colpevole purch\u00e9 sia, ma solo colui il quale sia riconosciuto con certezza come il colpevole &#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio&#039;, appunto\u201d. Come scriveva oltre cinquant\u2019anni fa Giovanni Conso, ricorda il Prof. Bonzano, la condanna di un innocente sarebbe &quot;fatto senza dubbio pi\u00f9 grave della formulazione di un dubbio che conduce al proscioglimento di un possibile, o persino probabile, colpevole. I problemi della giustizia sono, prima di tutto, problemi di stretta legalit\u00e0. Guai ad affrontarli con la pretesa di far giustizia a qualsiasi costo e di trarre, sempre e senz\u2019altro, le estreme conseguenze!&quot;.\u00a0La triplice direttrice logico-argomentativa lungo la quale si articola il pensiero del Ministro della Giustizia rispetto al caso Garlasco, secondo il Professor Bonzano, &quot;\u00e8 quindi assolutamente condivisibile: in primo luogo, l\u2019onorevole Nordio giustamente non entra nel merito della vicenda e non intende parlare del processo in corso, che costituisce quindi solo l\u2019occasione per affrontare un tema che investe la struttura stessa del processo penale in generale, a prescindere dalle peculiarit\u00e0 del caso di specie. In secondo luogo, il Ministro muove da una premessa che, come poc\u2019anzi precisato, coincide con uno dei principi cardine di tutti gli ordinamenti pi\u00f9 garantisti e moderni: la condanna dell\u2019imputato esige che egli risulti colpevole &#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio&#039;. Il Ministro si domanda, quindi, come possa un giudice di appello affermare la penale responsabilit\u00e0 dell&#039;imputato al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio quando quel dubbio non \u00e8 stato superato da un altro giudice, o addirittura \u2013 come nella vicenda di Garlasco \u2013 da due distinti giudici di merito (la cosiddetta doppia conforme di assoluzione)&quot;. \u00a0&quot;Veniamo al terzo snodo &#8211; conclude l&#039;esperto di Diritto processuale penale &#8211; cio\u00e8 alla ricaduta pratica del ragionamento del Ministro, che mi sembra indichi anche la via per superare la disfunzione a livello di legge: Carlo Nordio ritiene che il contrasto logico tra una condanna che faccia seguito a una precedente assoluzione (o addirittura a una doppia assoluzione) sia ancora pi\u00f9 grave qualora \u2013 come di fatto pu\u00f2 ben avvenire oggi nel nostro sistema &#8211; la condanna arrivi &#039;in corso d\u2019opera&#039;, cio\u00e8 senza che sia stato celebrato da principio un nuovo processo. A superare lo stallo, come dicevo, mi pare sia funzionale una riduzione del potere di impugnazione del Pubblico Ministero, prevedendo che la sentenza di assoluzione sia solo ricorribile per Cassazione per vizi di legittimit\u00e0 e non anche appellabile nel merito&quot;. (di Roberta Lanzara)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0&#8212;cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; &quot;Eliminare l\u2019appello del pubblico ministero contro l\u2019assoluzione in primo grado e consentire all\u2019accusa il solo ricorso per Cassazione&quot;. Potrebbe essere questa la &quot;via giuridica&quot; per garantire il principio dell&#039;&#039;al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio&#039;. 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