{"id":18220,"date":"2025-05-19T18:09:36","date_gmt":"2025-05-19T18:09:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/regioni-lex-presidente-della-consulta-difficile-che-statuto-regioni-speciali-preveda-terzo-mandato\/"},"modified":"2025-05-19T18:09:36","modified_gmt":"2025-05-19T18:09:36","slug":"regioni-lex-presidente-della-consulta-difficile-che-statuto-regioni-speciali-preveda-terzo-mandato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newmediapress.it\/magazine\/regioni-lex-presidente-della-consulta-difficile-che-statuto-regioni-speciali-preveda-terzo-mandato\/","title":{"rendered":"Regioni, l&#8217;ex presidente della Consulta: &#8220;Difficile che statuto regioni speciali preveda terzo mandato&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211;<br \/>\nIl Cdm ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Il partito di Matteo Salvini si \u00e8 espresso in dissenso rispetto alla decisione del governo in Consiglio dei ministri. Il tema \u00e8 complesso e numerosi gli interrogativi che si aprono sul fronte costituzionale: L&#039;articolo 122 della Costituzione (individuato come principio fondamentale dalla Corte Costituzionale sentenza del 15 maggio 2025 n. 64) si applica solo alle regioni ordinarie? Alle altre, quelle a statuto speciale, si applicano le norme statutarie (equivalenti a leggi costituzionali) definite dal legislatore regionale? Il principio guida di ragionevolezza sul numero dei mandati a cui si richiama la recente sentenza della Consulta andrebbe valutato dalla Corte, nel caso della Provincia autonoma di Trento,  in base alla legge statale, o a quella regionale? Il regionalismo presuppone o no una omogeneit\u00e0?\u00a0Costituzionalisti come il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, individuano nell&#039;articolo 122 della Costituzione un principio fondamentale della legislazione statale che si declina nella scelta del legislatore di garantire un ricambio nelle istituzioni, assicurando una parit\u00e0 di condizioni anche nella competizione elettorale e in definitiva individuando in questo un criterio di democraticit\u00e0. &quot;Questa premessa implica che non si tratta di un principio valido solo per alcune regioni tranne quelle a statuto speciale, salvo che non ci sia una deroga costituzionale nel loro statuto, cio\u00e8 se il loro statuto prevede specificatamente una diversa disciplina. Insomma se lo statuto regionale non stabilisce nulla vale il principio della legge statale. Diversamente \u00e8 se lo statuto regionale (che comunque deve essere approvato dallo Stato &#8211; ndr) stabilisse espressamente un diverso limite di mandati&quot;. &quot;Ma mi parrebbe difficile una disciplina diversa di diritti politici dei cittadini quali l&#039;elettorato passivo &#8211; commenta Mirabelli &#8211; perch\u00e9 si tratta di una condizione di eleggibilit\u00e0 che non pu\u00f2 che riguardare tutti i cittadini&quot;.\u00a0Nell&#039;impugnazione della legge della Provincia autonoma di Trento &quot;si tratter\u00e0 di valutare le ragioni addotte dal governo e le motivazioni che addurr\u00e0 la regione Trentino per difendere la sua scelta. Io non le conosco. Ma certo \u00e8 che una qualche discrezionalit\u00e0 del legislatore nello stabilire il limite dei mandati delle candidature \u00e8 possibile, purch\u00e9 sia ragionevole. Ma non pu\u00f2 esserci una limitazione all&#039;elettorato passivo che non riguardi tutti i cittadini. E&#039; un principio di uguaglianza all&#039;accesso valido per tutti&quot;.  Quindi, se venisse sancito dalla Consulta che \u00e8 la legge statale a fissare il tetto ai mandati per tutte le regioni e se poi la legge statale fissasse il principio fondamentale in tre mandati, i tre mandati potrebbero o dovrebbero essere estesi a tutte le regioni? &quot;Certamente, anzi &#8211; risponde Mirabelli &#8211; la recente sentenza della Corte afferma che il principio \u00e8 auto-applicativo. Cio\u00e8 non c&#039;\u00e8 bisogno di recepirlo da una legge elettorale della regione.  E&#039; la discrezionalit\u00e0 del legislatore statale a definire la durata del mandato e magari estenderlo da due a tre secondo un principio di ragionevolezza&quot;. \u00a0C&#039;\u00e8 sempre la possibilit\u00e0, in caso di modifica della legge statale, che la Corte costituzionale sia chiamata in causa direttamente dai cittadini che decideranno di rivolgersi a un giudice per sollevare la questione. Si tratterebbe di un giudizio in via incidentale, ricorda il professore ordinario di Diritto costituzionale all&#039;universit\u00e0 di Roma Tor Vergata, Giovanni Guzzetta: &quot;Considerando la giurisprudenza costituzionale sulle leggi elettorali, a cominciare dalla sentenza 1\/2014 sulla legge Calderoli (quella sul Porcellum &#8211; ndr), direi che non si pu\u00f2 affatto escludere. Ovviamente in questo caso la valutazione sarebbe rimessa al giudizio di non manifesta infondatezza del giudice che dovrebbe sollevare la questione&quot;. (di Roberta Lanzara)\u00a0\u00a0\u00a0&#8212;politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Il Cdm ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Il partito di Matteo Salvini si \u00e8 espresso in dissenso rispetto alla decisione del governo in Consiglio dei ministri. 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